Cos'è il registro Assistenti Familiari

Il registro Assistenti Familiari raccoglie i nominativi dei lavoratori e lavoratrici del settore, è pubblico, è aggiornato almeno ogni sei mesi e deve essere consultabile presso ogni sede comunale, l’Amministrazione provinciale, l’Azienda sanitaria e i Centri per l’impiego.

Il registro consiste in un data base contenente i dati essenziali quali nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, ogni altra informazione suppletiva fornita dagli interessati, come per esempio eventuali preferenze sulle sedi di lavoro e caratteristiche dell’utente.

La natura del lavoro svolto, caratterizzato dal contatto diretto e continuato con soggetti deboli e dalla presenza stabile all’interno del domicilio degli stessi rende necessario accertare il possesso di alcuni requisiti minimi che consentano di verificare l’affidabilità degli assistenti familiari e di conseguire l’iscrizione al registro.

I requisiti di accesso al registro

I requisiti per ottenere l’iscrizione al registro sono:

  1. avere compiuto 18 anni;
  2. essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
  3. avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera);
  4. l’avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
  5. non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
  6. essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
  7. avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico, ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n°845, della durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona, ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio-sanitaria con riferimento all’area di cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati tradotti in lingua italiana.

Finalità

Il ricorso da parte degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie ai servizi individuali resi a domicilio dagli assistenti familiari è un fenomeno che ha assunto un’ampia rilevanza negli ultimi anni nel territorio della regione Sardegna, come nelle altre regioni italiane. L’aumento del fenomeno deriva innanzitutto dall’invecchiamento della popolazione e dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il ruolo dell’istituzione famiglia, che ha favorito la diffusione di questa figura parallelamente con la crescente diffusione del fenomeno immigratorio.

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono l’attività di assistenti familiari provengono prevalentemente dai paesi dell’Europa orientale, il più delle volte sono sprovvisti di conoscenze socio-sanitarie e possiedono una scarsa conoscenza della lingua italiana e delle tradizioni culinarie locali.

Con l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°45/24 del 7.11.2006 si intende fornire uno strumento che faciliti le famiglie con anziani o disabili, nella ricerca di assistenti familiari e sostenere l’inserimento lavorativo di chi offre questo servizio nel pieno rispetto delle norme di legge, incoraggiando così l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza.

L’ istituzione del registro ha lo scopo di favorire la diffusione di un servizio di care qualificato e regolare, a beneficio sia degli stessi lavoratori del settore, sia delle famiglie che scelgono di ricorrere a questo genere di prestazioni, ampliando in tal modo l’offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli anziani e alle persone con disabilità. L’iniziativa, inoltre, si integra con altri interventi finalizzati a promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio quali: il programma sperimentale “Ritornare a casa” finalizzato al rientro nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in strutture residenziali, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato (ADI), i piani personalizzati in favore delle persone con handicap grave (Legge n°162/1998).

L’istituzione del registro degli assistenti familiari non si pone in concorrenza con il servizio di assistenza domiciliare di più consolidata tradizione. Si tratta di professionalità differenti in quanto l’assistente domiciliare ha una formazione qualificata, orientata ad un intervento più complesso ed è normalmente inserito in una rete organizzata e stabile di servizi alla persona gestita dai Comuni, mentre l’assistente familiare, occupa, nel contesto più generale dell’offerta di servizi di cura domiciliare alla persona spazi di precariato e di instabilità lasciati al libero mercato con un rapporto più personale e diretto con l’assistito e normalmente ne prevede la convivenza.

Definizione e compiti

L’assistente familiare assiste nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, temporaneamente o permanentemente priva di autonomia o con autonomia limitata. Il suo ruolo consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività di pulizia e igiene della persona, pulizia e igiene della casa, acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia, spesa e commissioni.

Accompagna, inoltre, l’anziano e lo supporta nelle attività quotidiane che si svolgono all’esterno, nonché nell’accesso ai servizi sanitari, sociali e ricreativi e nel disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamento a visite mediche e simili.

Se delegato da un familiare o dall’anziano stesso, l’assistente può svolgere anche quelle prestazioni che competono al familiare, come la gestione di soldi per conto dell’anziano.

Per quest’ultima attività l’assistente opera con la diretta supervisione del familiare o persona di riferimento che è legalmente responsabile del benessere e della cura del soggetto assistito.

Contesto operativo

L’assistente familiare svolge il proprio lavoro con contratto di collaborazione domestica alle dipendenze della famiglia, in regime di convivenza. Eventualmente fornisce prestazioni orarie presso strutture ospedaliere qualora l’assistito venga temporaneamente ricoverato.

L’assistente familiare viene scelto dalla famiglia, in relazione ai problemi specifici della persona da assistere e deve godere della sua piena fiducia. Il Comune in tale scelta non si sostituisce alla famiglia, ma aiuta quest’ultima ad effettuare una scelta consapevole ed informata, garantendo attraverso l’iscrizione al registro la serietà e la professionalità dell’assistente familiare.